Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca norme per la promozione all'interno degli istituti penitenziari di un'adeguata e corretta attività fisica, al fine di migliorare le condizioni di salute dei reclusi e di prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, di facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, nonché di stimolare la pratica di un'attività sportiva, nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 2, come strumento per agevolare dinamiche relazionali positive, l'aggregazione e l'incontro tra detenuti e operatori penitenziari.